Tribunale di Messina - Sezione II Civile - Sentenza 6 luglio 2010. IL G.D., Letto il ricorso ex art. 700 cpc proposto; Ritenuta la carenza di legittimazione passiva di ebay italia srl, non essendo la stessa parte del contratto; Rilevato che oggetto principale della domanda cautelare è la riattivazione dell’account della società Arcapel e che l’accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative al sistema dei feed back o alle regole sull’inadempimento dell’utente appare meramente strumentale rispetto a tale domanda; Rilevato che la domanda cautelare appare astrattamente ammissibile; Ritenuto infatti che la questione circa l’ammissibilità del provvedimento cautelare che impone degli obblighi di fare infungibili, per la non coercibilità di tali obblighi e per la non esatta corrispondenza con la pronuncia che definirà il giudizio, appare superata, alla luce del novellato articolo 614 bis del codice di procedura civile, il quale dispone che “con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”; Rilevato quindi che l’eventuale adozione di un provvedimento avente ad oggetto un obbligo infungibile, attesa la coercibilità dello stesso, a seguito della previsione dell’astrantes, appare assolutamente legittima e non può essere considerato un attentato alla libertà contrattuale di un soggetto giuridico, atteso che tale libertà deve necessariamente venire meno di fronte a condotte illegittime e contrarie ai doveri contrattuali che lo stesso si è liberamente assunto; Rilevato che l’autonomia contrattuale e la libertà di determinare contrattualmente le regole della condotta delle parti deve necessariamente soccombere di fronte alla disciplina di legge; Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris; Rilevato che la sospensione dell’account, operata peraltro a tempo ìndeterminato, può certamente essere equiparata, alla luce degli effetti prodotti dalla stessa, alla risoluzione per inadempimento del venditore; Considerato, in punto di fatto, che la condotta della parte contrattuale può determinare la risoluzione del contratto solo se essa si connoti quale di particolare gravità, secondo guanto disposto in tema dalle norme sulla risoluzione contenute nel codice civile; Rilevato che pertanto, affinchè si possa procedere alla sospensione dell’account, è necessario l’accertamento del presupposto di un grave inadempimento del debitore, sotto il profilo della gravità della violazione o del numero delle condotte non conformi alle regole contrattuali; Rilevato che l’attribuzione all’hoster di un potere di decidere, anche in assenza di qualsiasi valutazione circa la gravità dell’inadempimento, la risoluzione del contratto e la sospensione dell’account, attribuirebbe in realtà allo stesso un potere di recedere unilateralmente dal rapporto, clausola da considerarsi certamente vessatoria, e bisognevole quindi di specifica approvazione (non appare applicabile nel caso di specie la normativa sulla tutela del consumatore). Ritenuto quindi che non appare sufficiente, affinché si possa procedere alla sospensione dell’account, la sussistenza di feed-back negativi, dovendosi piuttosto considerare la quantità degli stessi rispetto al complesso delle segnalazioni, nonché il loro contenuto; Ritenuto che, né sotto il profilo quantitativo, né sotto quello qualitativo, si apprezza alcun inadempimento grave alle regole di ebay; Considerato che, dalla stampa di schermata del sito ebay emerge che i feed-back negativi, nel corso dell’ultimo anno, sono stati solo lo 0,5% del totale (vedi in proposito quanto affermato anche da parte della società resistente al punto 4.9); va in proposito rilevato che anche il contratto proposto da ebay fa riferimento a violazioni reiterate, quali non possono essere considerate quelle che hanno dato origine al provvedimento sanzionatorio; Considerato che la sopra prospettata gravità non si apprezza anche sotto il profilo quantitativo, alla luce del contenuto delle due segnalazioni negative ricevute; Rilevato pertanto che la condotta posta in essere da ebay europe appare del tutto ingiustificata e viola quindi le regole contrattuali; Ritenuto che, per una società che ha ad oggetto l’e.trade, la presenza sulla piattaforma di ebay appare indispensabile, ai fini della sopravvivenza della società, attesa la ormai notoria rilevanza che la suddetta piattaforma ha assunto nel mondo del commercio elettronico; Considerato pertanto la sussistenza del periculum in mora, come configurato nelle deduzioni a verbale nel corso della udienza del 16 febbraio 2010, atteso che la protrazione della sospensione dell’account nel corso del procedimento di merito, potrebbe determinare l’insolvenza della stessa; Considerato che, proprio alla luce della diffusione della piattaforma citata, non appare rilevante che la società sia titolare di altri siti internet; Ritenuto, in ordine alle spese, che sussistono giusti motivi di compensazione di quelle relative alla controversia tra il ricorrente ed ebay italia srl, atteso che, dalla stessa documentazione prodotta, ricavata dal sito internet di ebay italia, appare del tutto giustificato che il ricorrente potesse desumere che la società che gestiva il sito era proprio quella originariamente chiamata in giudizio; Rilevato invece che per le altre spese di giudizio, può applicarsi il principio della soccombenza; P.Q.M. Ordina ad Ebay europe s.a. di riattivare l’account della società Arcapel srl; dichiara inammissibile il ricorso proposto contro ebay Italia srl; condanna Ebay Europe sa alla refusione delle spese processuali, in favore del ricorrente, che liquida nella somma di € 188,23 per spese vive e € 1.200,00 per diritti ed onorario, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge. Così deciso in Messina il 06 luglio 2010. IL G.D. dott. Antonino Orifici